La certificazione energetica consente di comprendere la qualità di un immobile che state acquistando e di conoscere preventivamente la spesa che dovrete sostenere per riscaldarlo.
Dal 18 marzo 2010 in Toscana l’attestato energetico è obbligatorio per tutti gli edifici nuovi, ricostrutiti in seguito alla completa demolizione oppure semplicemente soggetti a transazione commerciale per vendita o locazione.
Colui che vende o affitta con contratto di locazione l'immobile è obbligato a consegnare all'acquirente tale documento.

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Per un appartamento di 120 mq la differenza tra la classe energetica G (bassa qualità) e B (buona qualità) può comportare una differenza nella spesa per il riscaldamento di quasi 2.000 € l'anno!

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Il nostro studio tecnico, con decennale esperienza nel campo della progettazione impianti tecnologici e dell'analisi energetica degli edifici, offre ad aziende e privati una qualificata consulenza in merito al risparmio energetico, alla certificazione energetica degli edifici e agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.


News Certificazione Energetica

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Firenze: nuovi servizi on-line per impianti e certificazione energetica

Dal 13 febbraio 2012 sono attivi i nuovi servizi on-line per il deposito di pratiche legati agli impianti e alla certificazione energetica.

Le pratiche che potranno essere presentate on-line sono:
  • Deposito Attestato Certificazione Energetica (A.C.E.)
  • Deposito progetto impianti L. 248/2005 e D.M. 37/2008
  • Deposito progetto impianti termici e contenimento energetico (ai sensi della Legge 10/1991 Art. 28)
  • Deposito progetto nuovo impianto termico L.10/1991
  • Deposito progetto nuovo impianto termico derivato da frazionamento L.10/1991
  • Deposito progetto ristrutturazione impianto termico L.10/1991
  • Deposito progetto frazionamento impianto termico inferiore o uguale a 100 KW L.10/1991
  • Deposito progetto frazionamento impianto termico superiore a 100 KW L.10/1991
  • Deposito progetto sostituzione generatore L.10/1991
  • Deposito progetto isolamento strutture L. 10/1991
  • Deposito progetto serre solari L. 10/1991

I servizi di deposito richiedono tutti la preventiva autenticazione: di conseguenza, è necessario possedere le credenziali di accesso (nome utente e password) o una carta elettronica (CNS/Tessera Sanitaria Regione Toscana).

Per maggiori dettagli è possibile consultare le informazioni presenti nella Rete Civica del Comune di Firenze nell'area "Servizi | Guide Tematiche | Ambiente e Territorio | Inquinamento | Controllo impianti termici e tecnologici" oppure contattare il Contact Center Telefonico al n. 055.055 o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: serviziosostenibilitaambientaleonline@comune.fi.it

Per problemi nell'utilizzo della tessera sanitaria regionale, o in caso di smarrimento e furto, chiamare il numero verde 800 004477.
Per problemi nell'utilizzo delle credenziali inviare una e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: supportoutenti@lineacomune.it

Certificazione Energetica - Il Comune di Firenze specifica le procedure

In applicazione della nuova normativa sulla Certificazione Energetica degli edifici (DPGR 17/R del 25/02/2010) il Comune di Firenze ha modificato i modelli di comunicazione di inizio e fine lavori, nonchè l'attestazione di agibilità/abitabilità.
Nella comunicazione di inizio lavori dovrà essere indicato il soggetto che eseguirà la Certificazione Energetica mentre negli altri modelli è stato previsto il caso in cui debba essere allegato l'attestato.
Le pratiche prive di tali indicazioni non saranno accettate dagli operatori allo sportello.
Puntualizzata anche la trasmissione dell'attestato di Certificazione Energetica in caso di compravendita o contratto di affitto:dovrà essere presentato in forma cartacea al Servizio Energia della Direzione Ambiente del Comune di Firenze, via Benedetto Fortini n. 37, insieme all'apposito modulo di presentazione.

Toscana: nuove disposizioni in materia di certificazione energetica

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo scorso è stata pubblicato Decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica."
Il regolamento entrarà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana ovvero dal 18 marzo prossimo anche in Toscana scatterà l'obbligo di produrre un attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ricostruzione in seguito a demolizione e per quelli che devono essere venduti o affittati.
Nella comunicazione di inizio lavori sarà obbligo indicare anche il nominativo del certificatore energetico e l’ottenimento dei certificati di abitabilità o di conformità sarà subordinata alla certificazione energetica.
Nel caso di vendita o di affitto dell'immobile, se l'edificio non è dotato della certificazione energetica, automaticamente sarà collocato nella classe G, quella più bassa, che segnala la pessima qualità energetica della struttura, con possibili ripercussioni sul canone di locazione o sul prezzo di vendita.
Il regolamento mira, spiegano all'assessorato all'energia della Regione Toscana, a spingere cittadini ed imprese a migliorare le qualità energetiche dei propri edifici.
Il regolamento prevede che siano i Comuni a vigilare sull'attività di certificazione energetica e sulla presenza dei relativi attestati.

La certificazione Energetica in Toscana

Con il decreto ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009 - è stata attivata in tutta l’Italia la certificazione energetica degli edifici.
Gli obblighi di certificazione energetica sono sanciti nel decreto legislativo 19/08/2005, n. 192 e riguardano "edifici di nuova costruzione, ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso".
I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono provvisoriamente, individuati dall’allegato III al decreto legislativo 115/2008.
La procedura per la certificazione o per l’autodichiarazione del proprietario (nei casi in cui questa è ammissibile) è definita ai paragrafi 8 e 9 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale del 26/06/2009 e prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’autodichiarazione entro i 15 giorni:
- successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, a cura del certificatore,
- dalla data del rilascio dell’autodichiarazione, a cura del proprietario.

La Regione Toscana ha disciplinato la Certificazione Energetica con il DPGR n. 17/R del 25 febbraio 2010, in vigore dal 18 marzo 2010, che prevede l'obbligo da tale data di produrre l'attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici nuovi, ricostrutiti in seguito alla completa demolizione oppure semplicemente soggetti a transazione commerciale per vendita o locazione.