La certificazione energetica consente di comprendere la qualità di un immobile che state acquistando e di conoscere preventivamente la spesa che dovrete sostenere per riscaldarlo.
Dal 18 marzo 2010 in Toscana l’attestato energetico è obbligatorio per tutti gli edifici nuovi, ricostrutiti in seguito alla completa demolizione oppure semplicemente soggetti a transazione commerciale per vendita o locazione.Colui che vende o affitta con contratto di locazione l'immobile è obbligato a consegnare all'acquirente tale documento.

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Per un appartamento di 120 mq la differenza tra la classe energetica G (bassa qualità) e B (buona qualità) può comportare una differenza nella spesa per il riscaldamento di quasi 2.000 € l'anno!

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Preventivo Certificazione Energetica

Toscana: nuove disposizioni in materia di certificazione energetica

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo scorso è stata pubblicato Decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica."
Il regolamento entrarà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana ovvero dal 18 marzo prossimo anche in Toscana scatterà l'obbligo di produrre un attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ricostruzione in seguito a demolizione e per quelli che devono essere venduti o affittati.
Nella comunicazione di inizio lavori sarà obbligo indicare anche il nominativo del certificatore energetico e l’ottenimento dei certificati di abitabilità o di conformità sarà subordinata alla certificazione energetica.
Nel caso di vendita o di affitto dell'immobile, se l'edificio non è dotato della certificazione energetica, automaticamente sarà collocato nella classe G, quella più bassa, che segnala la pessima qualità energetica della struttura, con possibili ripercussioni sul canone di locazione o sul prezzo di vendita.
Il regolamento mira, spiegano all'assessorato all'energia della Regione Toscana, a spingere cittadini ed imprese a migliorare le qualità energetiche dei propri edifici.
Il regolamento prevede che siano i Comuni a vigilare sull'attività di certificazione energetica e sulla presenza dei relativi attestati.

Trasmissione alla Regione dell’Attestato di certificazione o della autodichiarazione

A partire dal 3 agosto 2009, in attesa di ulteriori disposizioni, copia del certificato emesso o dell’autodichiarazione del proprietario deve essere inviata come file alla casella di posta dedicata:

certificazione-energetica@regione.toscana.it


Il certificato dovrà essere contenuto esclusivamente all’interno di un solo file, esempio pdf, nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
data di invio del certificato (anno, mese, giorno), partita iva del certificatore o codice fiscale, numero progressivo del certificato. La stringa sarà quindi così composta:
AAAA_MM_GG-PARTITA IVA o CODICE FISCALE–NUMERO PROGRESSIVO

a) Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale:
- del o dei professionisti lo hanno emesso in caso di certificato
- del proprietario che la rilascia in caso di autodichiarazione.

b) Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili l’identificazione chiara dell’immobile interessato nonché
- per i professionisti, la firma e il timbro professionale
- per i privati cittadini la firma e le generalità con allegata la copia scannerizzata del documento di identità.

c) Nel caso ultimo di impossibilità ad una trasmissione in formato digitale, copia cartacea firmata del certificato o dell’autodichiarazione, completi di timbro per i professionisti e di copia scannerizzata del documento di identità per i privati (vedi lettera b), potrà essere inoltrata per posta all'indirizzo:

Regione Toscana
Direzione Generale Politiche territoriali e ambientali
Settore Miniere e energia
Via di Novoli 26 – 50127 Firenze

La certificazione Energetica in Toscana

Con il decreto ministeriale 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10/7/2009 - è stata attivata in tutta l’Italia la certificazione energetica degli edifici.
Gli obblighi di certificazione energetica sono sanciti nel decreto legislativo 19/08/2005, n. 192 e riguardano "edifici di nuova costruzione, ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso".
I soggetti che possono rilasciare la certificazione energetica degli edifici sono provvisoriamente, individuati dall’allegato III al decreto legislativo 115/2008.
La procedura per la certificazione o per l’autodichiarazione del proprietario (nei casi in cui questa è ammissibile) è definita ai paragrafi 8 e 9 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale del 26/06/2009 e prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato di certificazione energetica o dell’autodichiarazione entro i 15 giorni:
- successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, a cura del certificatore,
- dalla data del rilascio dell’autodichiarazione, a cura del proprietario.

La Regione Toscana ha disciplinato la Certificazione Energetica con il DPGR n. 17/R del 25 febbraio 2010, in vigore dal 18 marzo 2010, che prevede l'obbligo da tale data di produrre l'attestato di certificazione energetica per tutti gli edifici nuovi, ricostrutiti in seguito alla completa demolizione oppure semplicemente soggetti a transazione commerciale per vendita o locazione.