il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (pubblicato sul S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71, in vigore dal 29/3/11) riporta all’art.13 (Certificazione energetica degli edifici) tra le altre cose, quanto segue:
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
…omissis…
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.».
Come si vede sopra, non si parla di indicazione della classe energetica e di annunci immobiliari in genere, ma del preciso indice di prestazione energetica negli annunci di vendita.
L'indice di prestazione energetica globale è contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
La norma non fa alcun riferimento agli annunci di locazione.
Va anche detto che ad oggi la disposizione non indica specifiche sanzioni che si applicherebbero nel caso di non inserimento di tale indice.
L’Indice di prestazione energetica fornisce una informazione in più, utile a chi va a contrattare l’acquisto di un immobile.
Ricordiamo che la Regione Toscana ha varato nel 2010 un regolamento (DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R) che:
- prevede la certificazione energetica dell'immobile anche in caso di locazione (in caso di compravendita o di nuova costruzione l'obbligo di ACE era, per norma nazionale, già scattato il primo luglio 2009;
- prevede nel caso di compravendita o locazione senza l'attestato di certificazione l'immobile sia declassificato automaticamente nella classe G.
Invece sulla pubblicazione dell'indice di cui sopra la Regione Toscana non ha ad oggi emanato alcuna norma: per questo motivo per tale aspetto trova applicazione la norma nazionale del d.lgs. 28/2011.
Quanto sopra vale per il territorio Toscano: si specifica questo perché risulta che la Regione Lombardia abbia varato un sua norma sulla pubblicazione dell'indice negli annunci commerciali (in questo caso con sanzioni).
Casi particolari di esclusione
- per gli immobili non soggetti a certificazione non ci sarà conseguentemente neanche bisogno dell’indice negli annunci di vendita: si riportano i casi di esclusione vigenti in Toscana
a) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
d) gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
e) gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico).
- Sugli annunci già in pubblicazione: nelle more di precise indicazioni dal Ministero, una delle plausibili letture della norma (che risponde anche alla logica di una sua applicazione graduale), è che l’obbligo concerna gli annunci di vendita nuovi, escludendo quindi l’aggiornamento degli annunci la cui pubblicazione sia partita prima del 1/01/2012.
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